Nel 2026, 80 anni dalla strage di Vergarolla, come per la strategia della tensione, senza verità, anche se non si era più in Italia

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  Ancora oggi non c'è una lapide istituzionale che ricordi a dovere le vittime della strage di Vergarolla di cui non si conosce il numero esatto dei morti, 64 furono  le vittime identificate. Quanto accaduto il 18 agosto del 1946 ha lasciato il segno indelebile nella storia delle complesse vicende del confine orientale spesso strumentalizzate per revisionismi storici, nazionalismi nostalgici, che nulla c'entrano con la verità e la giustizia negata alle vittime di quel fatto drammatico. Come accaduto durante lo stragismo neofascista durante la strategia della tensione, praticamente non vi è stata alcuna verità, nessuna inchiesta degna di nota. Solo supposizioni, teorie, ipotesi, spesso istanze degne di ultras più che di seguaci della verità. Quel fatto tragico è stato chiaramente utilizzato dalla retorica revisionista per le proprie battaglie ideologiche anticomuniste e contro la Jugoslavia comunista di Tito. Quando accadde quel fatto, Pola, era una zona enclave all'interno ...

Elenchi telefonici: via libera alla "ricerca inversa"

Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l'interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. La possibilità di "ricerca inversa" riguarda i "vecchi" abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.

Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull'elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici. L'intervento del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio. I fornitori, infatti, non offrivano più al pubblico la possibilità della "ricerca inversa" ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati. Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l'acquisizione di uno specifico consenso all'uso dei dati attraverso il questionario che ciascun operatore sottopone ai propri clienti. Discorso diverso per i "vecchi" abbonati per i quali - ha spiegato il Garante - la ricerca inversa è ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione. A seguito dell'intervento del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare questi ultimi dell'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere un'eventuale opposizione. L'informativa alla clientela dovrà essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.

fonte: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723024#1

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