C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Il Dirigente scolastico e la carta bianca per le visite pastorali





Può il Dirigente Scolastico avere carta bianca, su delega del Consiglio d'Istituto o del Collegio docenti, per autorizzare le visite pastorali a scuola?
Quale coordinamento tra Consiglio d'Istituto e Collegio docenti?
Partiamo da una premessa che è necessaria.
La laicità dello Stato, per come funziona in Italia, ha trovato delle indicazioni nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 203 del 1989, con riferimento agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e nella sentenza n. 334 del 1996, sentenze che legittimano situazioni che a livello di principio si scontrano con l'etica pura della laicità neutralizzante ogni credo.
L ’articolo 311, al comma 1, del Testo unico della Scuola, afferma che “La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi”. Inoltre, al comma 2, stabilisce che “Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti”.
Il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009 riteneva come legittima la circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Ciò nonostante una sentenza del TAR che annullava la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto ... possa deliberare ... di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».
Certo, è anche vero che con l' Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993 si è affermato che “ Considerato che la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado; Considerato altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede “di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l’eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l’accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all’organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze” non arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religiosa per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica”. 

Ma nel detto parere esplicava anche che il comportamento degli organi scolastici , Dirigenza in primis, deve sempre ispirarsi al criterio di opportunità, dando particolare rilievo alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche, in caso contrario il Dirigente scolastico potrebbe essere passibile di provvedimenti disciplinari. 
A tal proposito è il caso di ricordare alcuni provvedimenti legislativi e sentenze in merito, come ben affermante nel corso del tempo dall'organizzazione UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.
La legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; La legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto; la sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico ed infine la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico.
Tanto detto, ai sensi dell'articolo 7 e 10 del dlgs DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 è competenza sia del Collegio docenti che del Consiglio d'Istituto di pronunciarsi in materia, di deliberare positivamente o negativamente. I detti Organi Collegiali non possono produrre una delega in bianco a favore della Dirigenza Scolastica affinché questa possa autorizzare, senza consultazione o delibera specifica preventiva alcuna, le visite pastorali a Scuola, in caso contrario rischierebbero dei giusti contenziosi con tutte le conseguenze del caso.
E' da specificare che è necessaria, affinché la visita pastorale possa avere luogo, una delibera positiva sia del Collegio docenti che del Consiglio d'Istituto, nel caso in cui, solo uno dei due organi, dovesse pronunciarsi negativamente, essendo necessario, a parer mio, a tale scopo un chiaro coordinamento ed una piena adesione della scuola all'iniziativa ivi considerata, nessuna visita pastorale potrà avere luogo.

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