Può il Dirigente Scolastico avere carta bianca, su
delega del Consiglio d'Istituto o del Collegio docenti, per
autorizzare le visite pastorali a scuola?
Quale coordinamento tra Consiglio d'Istituto e
Collegio docenti?
Partiamo da una premessa che è necessaria.
La laicità dello Stato, per come funziona in
Italia, ha trovato delle indicazioni nelle sentenze della Corte
Costituzionale n. 203 del 1989, con riferimento agli articoli 2, 3,
7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e nella sentenza n. 334 del 1996,
sentenze che legittimano situazioni che a livello di principio si
scontrano con l'etica pura della laicità neutralizzante ogni credo.
L ’articolo 311, al comma 1, del Testo unico
della Scuola, afferma che “La Repubblica italiana, nel garantire la
libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non
avvalersi di insegnamenti religiosi”. Inoltre, al comma 2,
stabilisce che “Per dare reale efficacia all’attuazione del
diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si
provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica
religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno
dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano
per i detti alunni effetti comunque discriminanti”.
Il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura
generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009 riteneva
come legittima la circolare del Ministro della pubblica istruzione
prot. 13377 del 13 febbraio 1992, che ha ammesso la possibilità di
far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi
collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la
celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni
pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Ciò nonostante una sentenza del TAR che annullava
la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio
1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di
ritenere che «il Consiglio di Istituto ... possa deliberare ...
di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra
le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla
lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».
Certo, è anche vero che con l' Ordinanza del
Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993 si è
affermato che “ Considerato che la nota del Ministero
della pubblica istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è
atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può
derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado; Considerato
altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede
“di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività
educative per consentire l’eventuale partecipazione ad una
cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l’accesso
di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità
lasciate all’organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del
diritto delle minoranze” non arreca pregiudizio alla libertà di
astenersi dalla attività di carattere religiosa per gli alunni per i
quali non sia stata effettuata l’opzione per l’insegnamento della
religione cattolica”.
Ma nel detto parere esplicava anche che il
comportamento degli organi scolastici , Dirigenza in primis, deve
sempre ispirarsi al criterio di opportunità, dando particolare
rilievo alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti
scolastiche, in caso contrario il Dirigente scolastico potrebbe
essere passibile di provvedimenti disciplinari.
A tal proposito è il caso di ricordare alcuni
provvedimenti legislativi e sentenze in merito, come ben affermante
nel corso del tempo dall'organizzazione UAAR, Unione degli Atei e
degli Agnostici Razionalisti.
La legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione
dell’intesa con la Tavola Valdese, all’art. 9 vieta ogni
eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o
secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle
classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; La legge 22
novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge
22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di
Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa
all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge
12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione
Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29
novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica
Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano
che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste
agli alunni pratiche religiose o atti di culto; la sentenza del TAR
per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250,
annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato
lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico ed infine
la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n.
2478, dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che
disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico.
Tanto detto, ai sensi dell'articolo 7 e 10 del dlgs
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 è competenza sia del
Collegio docenti che del Consiglio d'Istituto di pronunciarsi in
materia, di deliberare positivamente o negativamente. I detti Organi
Collegiali non possono produrre una delega in bianco a favore della
Dirigenza Scolastica affinché questa possa autorizzare, senza
consultazione o delibera specifica preventiva alcuna, le visite
pastorali a Scuola, in caso contrario rischierebbero dei giusti
contenziosi con tutte le conseguenze del caso.
E' da specificare che è necessaria, affinché la
visita pastorale possa avere luogo, una delibera positiva sia del
Collegio docenti che del Consiglio d'Istituto, nel caso in cui, solo
uno dei due organi, dovesse pronunciarsi negativamente, essendo
necessario, a parer mio, a tale scopo un chiaro coordinamento ed una
piena adesione della scuola all'iniziativa ivi considerata, nessuna
visita pastorale potrà avere luogo.
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