Il tempo si è letteralmente fermato alla stazione di Miramare di Trieste

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Un gioiellino liberty di epoca asburgica, che consente di arrivare al castello di Miramare, attraversando il polmone verde di Trieste, che affascina il viaggiatore, perchè il tempo si è fermato in via Beirut, a  Grignano come in nessun altro luogo a Trieste.  Un gioiellino che è ora chiuso, ora aperto, ma che necessita di essere valorizzato, riqualificato. Purtroppo già in passato preso di mira da azioni di vandali, ragione per cui venne eliminato il glicine che caratterizzava la pensilina esterna, preso di mira con vandalismi che hanno comportato spese per migliaia di euro da parte di RFI per effettuare interventi di restauro di natura  conservativa. Quella piccola stazione affascina e non ha eguali in Italia, ed è auspicabile che si possano trovare le risorse, gli intenti, la volontà, per farla ritornare ai fasti di un tempo. Purtroppo il tempo fa il suo corso e dei lavori di manutenzione sono necessari per ripristinare quel bene storico che viene invidiato da chiunque si soffermi a

Se a Monfalcone l'accattonaggio ed il velo determinano uno stato di insicurezza individuale


In questo periodo, per qualche misterioso (forse) motivo, in molti Comuni italiani cosa si è deciso di fare? Di riprendere in mano il vecchio regolamento di polizia urbana perchè vi è una vera e propria ossessione per il dio che forse tanto dio non è quale il decoro che deve combattere il demone del degrado. Solite necessità, ed urgenze di chi vuole dare una spolverata allo specchio di una società che è sempre più degradata, povera e conflittuale. 
Interessanti i " considerato" che connotano la premessa della delibera con cui si è approvato il nuovo Regolamento di polizia urbana di Monfalcone.
Si parte, ovviamente, con la litania del decoro e della sicurezza urbana ed il primo nemico da sconfiggere è l'accattonaggio "esercitato da persone che pongono in  essere comportamenti postulanti nei confronti dei cittadini e che ingenerano negli stessi perdita del senso di sicurezza individuale e paura per la propria incolumità personale, provocando, altresì, disagi ed allarme sociale, con effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale." Sulla base di quale studio sociologico si può affermare quanto riportato in questo testo? Non è dato sapere. Altra grande problematicità per gli amministratori di questo piccolo Comune italiano è " l’aumento nel territorio comunale della presenza di persone di religione islamica, tanto che  soprattutto nel centro cittadino numerose sono le persone di sesso femminile che, in ossequio alle disposizioni della loro fede religiosa ovvero di tradizioni sociali, si presentano alla socialità con il  volto coperto da segni ed abiti che manifestano l’appartenenza religiosa e che tale usanza  sociale o precetto religioso con il volto coperto provoca disagi, crea allarme sociale e suscita  un’effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale in particolare all'interno di plessi scolastici e  sportivi per la presenza di minori ma anche all'interno degli uffici pubblici, si ritiene di introdurre  l'obbligo di identificazione da parte di personale del Comune di Monfalcone ovvero del concessionario di quello spazio per potervi accedere e permanervi. " Dunque da evidenziare che l'accattonaggio ed il velo determinano uno stato di insicurezza sociale, individuale...
Marco Barone 
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Quali i principali comportamenti vietati?
Articolo 7. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:  a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le  attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo  autorizzati;  b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di  edifici privati;  c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle,  attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati  a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;  e. collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle  altrui proprietà. E’ ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari  festeggiamenti, quali a titolo esemplificativo, matrimoni, lauree e vittorie sportive, purchè in conformità alle prescrizioni del codice della strada e senza in alcun modo danneggiare i  supporti e purchè siano tolti nella medesima giornata al termine dell’evento. In ogni caso i contenuti del messaggio non devono avere contenuti contrari alla moralità, buon costume o alla pubblica decenza;  f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;  g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;  h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando  intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;  i. in conformità alle previsioni di cui all’articolo 50, commi 5 e 7-ter, del Decreto Legislativo n.  267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 14/2017, (come convertito nella legge 18  aprile 2017, n. 48), è vietato il consumo di bevande alcoliche, salvo negli esercizi pubblici conrelativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed  eventi autorizzate od organizzate dall’Amministrazione comunale, in tutti i giardini pubblici e  nelle aree adibite a verde pubblico nonchè nei luoghi sensibili del territorio comunale per la  presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare di seguito  elencati:

- Piazza della Repubblica

- Salita Granatieri

- Via Sant’Ambrogio

- Androna del Campanile

- Via del Comune

- Via della Basilica

- Via della Pietà

- Via delle Mura

- Via della Carità

- Passo del Torrione

- Piazza Unità d’Italia

- Piazza Falcone Borsellino

- Piazzetta Montes

- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata

- Via Battisti

- Via Blaserna

- Via F.lli Rosselli interna sul lato dei giardini Unicef e monumento ai caduti.


j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;  l. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o  al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle  persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compreso il proferimento di  bestemmie e l’uso di turpiloquio, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a  ciò destinati;  m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;  n. fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa nazionale e  regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e  giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza  minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai  mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia  infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze su  indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha  acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a  quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività, qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all’Autorità di P.S., possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all’Amministrazione comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente  secondo la normativa ambientale vigente; o. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone; p. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico; q. a salvaguardia del libero utilizzo degli spazi pubblici, del decoro urbano e dell’integrità del patrimonio pubblico e privato e della incolumità pubblica, è vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici , cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d’acqua che possano ledere persone od animali. E’ consentito l’uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco ed il 31 ottobre. Nelle medesime occasioni di cui al capoverso precedente è consentito l’uso di spray contenenti schiuma purchè non imbrattino, rendendo all’uopo necessario un intervento di pulizia ripristinatorio, vestiti, facciate di edifici e cose; ne è comunque vietato l’utilizzo nei confronti dei carri allegorici e dei partecipanti alla sfilata del martedì grasso;  2. Nelle fontane pubbliche è vietato:  a. utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili; b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche. 3 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.  4 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. d), e), f), h),i), p), q) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. 5 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. j) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre alle spese di ripristino nel caso di danneggiamento. 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo, sono soggetti all’autonoma sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a €  600,00. 7 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. l) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. 8 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. m), n), o) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. 9 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett. a), b) del presente articolo è soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.


Articolo 9. Velocipedi

1. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di  chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 10 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente demolizione, decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano configurarsi evidentemente quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo. Qualora nei novanta giorni di cui al capoverso precedente si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, nei suoi confronti si applicherà quanto previsto dal comma 3 e dal successivo comma 6; 2. Non è consentito agganciare con sistemi di ritenuta (quali catene, corde, lacci metallici o meno, sistemi antifurto meccanici ed altri sistemi) velocipedi, acceleratori di andatura, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali ovvero a qualsiasi altro supporto diverso esistente o prospiciente sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico , compresi gli alberi, salvo, per quanto concerne i velocipedi, dalle rastrelliere all'uopo predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada; 3. I mezzi trovati in sosta irregolare, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in via Rosselli 17 od altra sede comunale. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta. 4. I mezzi di cui al comma 1 e 2 saranno restituiti ai sensi dell'art. 215 commi 1,2 e 4 del C.d.S. ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione di Giunta; 5. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3; 6. La violazione di quanto previsto al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.vo. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3; 7. In ogni caso la sosta sul marciapiede o sugli spazi comunque riservati ai pedoni al di fuori delle rastrelliere all'uopo posizionate comporta l'applicazione dell'articolo 158 del D.L.vo n.

Articolo 18. Divieto di accattonaggio e di mendicità

1.E’ vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale. 2. E’ da intendersi la questua molesta quella effettuata con modalità insistenti o petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale ovvero che crei comunque intralcio all’ingresso di civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone. E’, pertanto, in ogni caso vietato nei seguenti luoghi: a) all’interno ed in prossimità , a meno di 10 metri dal primo accesso, dei mercati su area pubblica o nei pressi del mercato comunale di piazza Cavour; b) in piazzale Aldo Moro ed in via Galvani all’interno di tutte le aree di circolazione, sosta e di fermata dei mezzi pubblici antistanti e retrostanti l’Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1 , nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero; c) all’ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto; d) all’ingresso e nelle adiacenze e all’interno delle aree cimiteriali; e) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ovvero privata aperta all’uso pubblico di tutto il territorio comunale; f) sulla carreggiata in genere ed, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali; L’offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta insistente o petulante di acquistare il bene o di un offerta per un bene appena donato insistentemente ovvero la richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto. 2. Salvo l’applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori ovvero con l’utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l’attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale. 3. E’ vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico o di relazione e nei loro accessi veicolari e pedonali: a) in piazzale Aldo Moro e in via Galvani all’interno di tutte le aree di circolazione,sosta e fermata dei veicoli e pedoni antistanti e retrostanti l’Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1; b) nelle aree di accesso e di parcheggio di esercizi commerciali di media e grande superficie , di centri e di complessi commerciali; di porre in essere comportamenti finalizzati e chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse; a riportare il carrello della spesa nelle apposite rastrelliere. 4.La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Si applicano,altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, come disposto dall’art.20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della predetta legge.  5. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Articolo 19. Lotta al degrado urbano

1.Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree  pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e  bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni ricadenti nell’area di cui al successivo comma 5 o che, pur avendo l’ingresso su altre  vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al successivo comma 5 è fatto divieto di  vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei periodi stabiliti con ordinanza del Sindaco. 2. E’ ,invece, consentita la vendita per il consumo immediato sul posto esclusivamente all’interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all’uopo autorizzati. 3. A tale fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo. 4. I divieti di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimentoa tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in  quantità limitata o diluita. 5. I suddetti divieti si applicano nei periodi previsti dall’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’articolo 50 comma 5 e 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.  14/2017 nelle vie/vicoli/piazze/androne di seguito indicate:

- Piazza della Repubblica

- Salita Granatieri

- Via Sant’Ambrogio

- Androna del Campanile

- Via del Comune

- Via della Basilica

- Via della Pietà

- Via delle Mura

- Via della Carità

- Passo del Torrione

- Piazza Unità d’Italia

- Piazza Falcone Borsellino

- Piazzetta Montes

- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata

- Via Battisti

- Via Blaserna

- Via F.lli Rosselli interna

6.In ogni caso rimangono in vigore gli obblighi inerenti gli orari di chiusura di esercizi commerciali e  pubblici esercizi previsti dalla LR 29/2005 e tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale da ultimo modificata dalla legge 120/2010 e D.L. 158/2012.  7.Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 nel periodo di vigenza dell’ordinanza sindacale di  cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a  € 900,00.


Articolo 20. Sicurezza degli edifici comunali

1. In attuazione dell’art. 85 del TULPS e dell’art. 5 della legge 152/1975 relativamente all’adozione  di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo , di identificazione e della sicurezza ed onde evitare qualsiasi percezione di insicurezza agli utenti, in particolar modo a quelli appartenenti alla fascia di utenza debole, quale quella assistita dai Servizi sociali, ovvero dei genitori dei bimbi frequentanti i plessi scolastici, e dei dipendenti, è vietato l’uso di qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche tramite dissimulazione del volto, in tutti gli immobili di proprietà od utilizzati dal Comune di Monfalcone, ancorché concessi a società sportive o private o con affidamento a terzi del servizio erogato, ove abbiano sede istituti scolastici, uffici pubblici od attività sportive nonché nelle loro pertinenze aperte al pubblico o con utenza pubblica collocate nel territorio comunale. 2.Sarà consentito il mantenimento dello strumento di dissimulazione del volto solo a seguito di  specifica richiesta dell’interessato che abbia precedentemente acconsentito a farsi riconoscere da  personale appartenente all’Ente o istituzione od associazione che gestisce l’immobile e le sue pertinenze, con le modalità di riservatezza e, possibilmente, da persona dello stesso sesso se  richiesto.  3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

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