Il tempo si è letteralmente fermato alla stazione di Miramare di Trieste

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Un gioiellino liberty di epoca asburgica, che consente di arrivare al castello di Miramare, attraversando il polmone verde di Trieste, che affascina il viaggiatore, perchè il tempo si è fermato in via Beirut, a  Grignano come in nessun altro luogo a Trieste.  Un gioiellino che è ora chiuso, ora aperto, ma che necessita di essere valorizzato, riqualificato. Purtroppo già in passato preso di mira da azioni di vandali, ragione per cui venne eliminato il glicine che caratterizzava la pensilina esterna, preso di mira con vandalismi che hanno comportato spese per migliaia di euro da parte di RFI per effettuare interventi di restauro di natura  conservativa. Quella piccola stazione affascina e non ha eguali in Italia, ed è auspicabile che si possano trovare le risorse, gli intenti, la volontà, per farla ritornare ai fasti di un tempo. Purtroppo il tempo fa il suo corso e dei lavori di manutenzione sono necessari per ripristinare quel bene storico che viene invidiato da chiunque si soffermi a

Arriva il "conto" alla Germania per i crimini nazisti. Due importanti condanne del Tribunale di Firenze


Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2014, n. 238, il Tribunale di Firenze, con due importanti sentenze, del 6 luglio 2015, presenta un primo conto alla Germania per i crimini compiuti dal nazismo. La questione riguardava due deportati, il primo che ha subito la deportazione e detenzione in un sotto-lager di Buchenwald ed altri lager il secondo, invece, per essere stato “rastrellato a San Giustino ( PG ) assieme ad altri cittadini , dalle milizie nazifasciste e deportato nel campo di concentramento di Mathausen in Germania da dove rientrò solo il 25 giugno 1945”. La Repubblica Federale di Germania si costituiva da una parte ammettendo che “i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”. Ammissione importante, che Paesi, come l'Italia, invece, continuano a non effettuare, per esempio, per i crimini compiuti in Jugoslavia. La Germania ha anche dichiarato che "perdonare non significa voler dimenticare ed anzi la RFG auspica che possa essere continuato il cammino intrapreso con l’Italia per preservare il ricordo delle deportazioni e degli orrendi crimini commessi dai nazisti anche nel nostro Paese”.  La Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 ha riconosciuto che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)). La legge sostanziale applicabile al fatto per cui è causa è la legge italiana in forza dell'art. 62 l. 218/1995". In tale norma è previsto che la responsabilità per fatto illecito sia regolata "dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" e che il danneggiato possa chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno".  
La questione della prescrizione è stata superata affermando che "l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo; tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili». Ritenendo, per tali ragioni. esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale, anche questo giudice ritiene di non dover accogliere l’eccezione di prescrizione del diritto proposta dalla RFG". E dunque per "la sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione sui carri piombati per la Germania", per le condizioni di lavoro sopportate, per la duratura degradazione delle condizioni di esistenza , pur temporanea, ma in ogni caso "abissale", il Tribunale di Firenze ha condannato la Repubblica Federale di Germania a risarcire il danno non patrimoniale subito dalle due persone deportate rispettivamente a 30.000,00 euro, e 50 mila euro oltre interessi ecc.
Insomma trattasi di prime sentenze che apriranno certamente un fronte interessante che ben potrebbe estendersi anche ad altre ipotesi con riferimento anche alle responsabilità criminali italiane come compiute durante il fascismo.




Commenti

  1. Ammissione importante, che Paesi, come l'Italia, invece, continuano a non effettuare, per esempio, per i crimini compiuti in Jugoslavia.
    peccato che ancora oggi la Germania continui a rifiutare di riconoscere lo sfruttamento schiavistico, e quindi a ricompensare, gli IMI (invenzione giuridica tutta hitleriana per poter trattare i prigionieri di guerra italiana post 8 settembre come schiavi, senza riconoscere loro i diritti di POW). E che sulla Jugoslavia è stata il paese che ha acceso la miccia della guerra civile riconoscendo per prima Croazia e Slovenia.
    Purtroppo non hanno imparato niente, e lo dimostrano ancora oggi quando si è permesso loro di alzare ancora una volta la testa.

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