C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Il decreto istruzione e la vicenda idonei ad altri compiti



Dopo alcuni anni di intensa lotta, un risultato, per nulla scontato è stato conseguito per alcune migliaia di lavoratori e lavoratitici della scuola.
Il decreto istruzione pone in secondo piano la contrattazione collettiva, anche per la materia che riguarda i docenti idonei ad altri compiti, ma cerca di porre un freno a quella volontà sistemica che vuole in sostanza l'espulsione dal mondo del lavoro di quelle persone che soffrono e vivono diverse patologie.

Un decreto non di facile lettura su cui è necessaria avviare, per la vicenda che ora commento, una prima riflessione.

L'articolo in questione è il 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in data 7 novembre 2013.

Il comma cinque rileva che ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

Dunque si deve attendere l'integrazione della nomina di un rappresentante da parte del MIUR, di cui non si capisce che competenza o deve avere in materia, affinché le commissioni mediche chiamate ad effettuare la visita di inidoneità possano in sostanza iniziare la loro attività.
Il comma sei specifica che al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche


Dunque da ciò si evince che o si presenta istanza di parte, in caso di dichiarazione di inidoneità, per passare volontariamente a diversa qualifica e mansione, ovvero quella ATA, od in mancanza di questa od in assenza di posti disponibili come ATA si verrà assoggettati al regime della mobilità intercompartimentale però nelle more dell'applicazione della citata mobilità il personale fino al 31 agosto 2016 verrà utilizzato in diverse funzioni come normate dall'articolo 7 ovvero:per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche o lì ove accadrà in attività pomeridiana. Ciò significa che coloro che non presenteranno la domanda volontaria per transitare ad ATA o nel caso in cui questa domanda non verrà accolta, svolgeranno mansioni ed attività proprie del profilo docente e si potrebbe desumere  che ciò si realizzerà con orario di lavoro proprio del personale docente e non più con quello ATA(36 ore) come accaduto sino ad oggi.

Però ,ecco il però, questa norma deve essere assolutamente letta in correlazione con il nuovo provvedimento legislativo sul pubblico impiego, il DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che, come ho già scritto in passato, si applica il regime dell'eccedenza anche per il personale della scuola. Cosa accade ai lavoratori individuati come in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione? Senza dimenticare l'incudine del pareggio di bilancio come costituzionalizzato che dal 2014 sarà pienamente in vigore e ben si allaccia a tale dettato normativo? Come prima cosa scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo fino a quando perdura lo stato di eccedenza nell'amministrazione ivi considerata e scatteranno anche delle sanzioni disciplinari per i dirigenti che non attiveranno le procedure come previste dall'articolo 33 del dlgs 165 del 2001.

Si realizzerà dunque la procedura di mobilità facilitando il diritto alla pensione per chi ha i diritti ex lege. Ma si avvieranno in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni considerate che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo come definiti dalla legge. Se la riassunzione presso le altre amministrazioni non sarà possibile scatterà ovviamente l'eccedenza con la contestuale procedura come prevista dal dlgs 165/2001 ed espulsione dal mondo del lavoro. Ma questo problema sarà tale, per il caso di cui ora trattasi, solo a partire dal 1 settembre 2016 o dal momento in cui parte a regime la mobilità intercompartimentale con la contestuale impossibilità di riassorbire il personale in questione. 

Veniamo ora alla questione controversa.
Il comma 7 afferma che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita l'applicazione del comma 6.
Come detto, prima di procedere alle dette visite, le commissione mediche devono essere necessariamente integrate dal personale competente come indicato dal MIUR. Ma la vera domanda è cosa accade a chi non si presenta a queste visite? Cosa accade da oggi sino al primo gennaio 2014?
Se da un lato si è ottenuta l'abrogazione della “deportazione” del personale docente idoneo ad altri compiti,in via automatica ad ata, dall'altro è il caso di precisare che questa “deportazione” viene meno a partire dal 1 gennaio 2014.
Dunque fino al 1 gennaio 2014 rimarrebbe potenzialmente in vigore quella disposizione che vuole il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Per far ciò è necessario un decreto attuativo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel dubbio interpretativo della situazione in essere, si deve comprendere anche quale rapporto emerge tra l'articolo ora citato( comma 13 articolo 14 del Decreto Legge , testo coordinato, 06.07.2012 n° 95 ) ed il comma 6 del nuovo decreto istruzione nella zona grigia che cade entro il 1 gennaio 2014, ed a dirla tutta mi sembra davvero surreale come ipotesi il fatto che i ministeri competenti possano attuare in meno di due mesi quello che non hanno attuato in tre anni e se ciò dovesse accadere si verificherebbe una discriminazione a dir poco enorme.
Mi viene da pensare che lo scopo di aver disposto l'abrogazione della norma di cui trattasi solo a partire dal 1 gennaio 2014, è in via prevalente per costringere i docenti idonei ad altri compiti ad una nuova trafila, a nuove visite mediche, superflue e costose per lo Stato,perché chiamati a pronunciarsi su situazioni già accertate. 
Esiste la possibilità, in tal caso, che  potrebbe essere una di quelle consigliabili, di chiedere l'applicazione del comma 6. Attenzione, chiedere l'applicazione del comma 6 non significa presentare istanza per transitare ad ATA, significa anche non presentare l'istanza, perchè si dice espressamente applicazione del comma 6 e dunque di tutte le previsioni ivi contenute, ivi inclusa quella della mobilità intercompartimentale ed il regime transitorio.

Insomma lo Stato se da un lato ha fatto un passo indietro rispetto al passato, ciò grazie alla lotta incrociata tra cobas e docenti idonei ad altri compiti ed Ata precari ecc, cosa da non dimenticare, dall'altro prende tempo, attendendo il prossimo rinnovo del CCNL scuola che dovrebbe cadere tra il 2015/16, salvo ennesimi e presunti incostituzionali rinvii, scaricando la patata bollente a chi sarebbe chiamato a contrattare certe e date situazioni. 
Una cosa è certa, la volontà di allontanare dalla scuola se non dal mondo del lavoro, cosa che già accade per categorie simili nel settore privato,  chi è idoneo ad altri compiti sussiste ancora


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