Laicità, laicità, cosa sei tu laicità?
Esistono norme, circolari ed anche sentenze,
nonostante tutto, la prassi prevale, una prassi che vede prevalere il
sentimento religioso dominante in Italia, tramite l'accordo con la
parrocchia del luogo, evadendo ogni buon senso.
Circolari che ricordano agli studenti che durante
l'orario scolastico si svolgerà nella vicina parrocchia una messa
ove avverrà una sorta di benedizione per concludere l'anno
scolastico, ma, e ci mancherebbe, chiunque decidesse di non
partecipare, in ogni caso vedrebbe il diritto allo studio garantito,
perché a scuola vi sarà sempre qualcuno pronto ad accogliere gli
studenti, pronto a garantire il normale svolgimento dell'attività
didattica.
Oppure messe svolte a scuola. In quanti luoghi
ancora accade?
Eppure il d. lgs 16 aprile 1994, n. 297, all’art.
31 norma il divieto , nelle classi nelle quali sono presenti alunni
che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di
svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre
materie o secondo orari che abbiamo comunque effetti discriminanti;
la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione con la Tavola
Valdese, che all’art. 9, vieta ogni eventuale pratica religiosa che
si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti
discriminanti per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti
alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica; la legge 22 novembre 1988, n. 516,
relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno ; la legge 22 novembre 1988, n.
517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia ; la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le
comunità ebraiche italiane ed altre ancora le quali in sostanza con principi similari dispongono il
divieto di forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento
dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni
pratiche religiose e atti di culto.
L'UAAR, sempre attento a tale disciplina, ricorda che
il TAR per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993,
n. 250, annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano
autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario
scolastico; oppure la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20
dicembre 1999, n. 2478, che dichiara illegittima la delibera del
Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività
religiose in orario scolastico.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha
annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione
del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il ministro
affermava di ritenere che «…il Consiglio di Istituto […]
possa deliberare […] di far rientrare la partecipazione a riti e
cerimonie religiose tra le manifestazioni e attività
extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, D.P.R.
416/74».
articolo 310...dlgs 1994 non 31, errore di battitura.
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