Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

Manifesti con il casco? Rischi 4 anni di galera. Ripresentato il disegno di legge di Cirielli




La XVII Legislatura è praticamente iniziata.
Sono numerosi i disegni di legge depositati che spaziano dai diritti civili, a problematiche specifiche nel settore del lavoro,a questioni energetiche a quelle penali.
Tra le tante quella che mi ha colpito di più è la ripresentazione  del DDL C.4005 della precedente legislatura, d’iniziativa del deputato CIRIELLI. Depositato il 15 marzo ancora da assegnare e prevede modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Un Disegno di Legge che è nato in relazione agli episodi verificatisi il 15 ottobre 2011 a Roma e prefigge di accentuare il rango penale del travisamento, disciplinandolo come « delitto » e introducendo, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, la sanzione della reclusione e della multa.
È prevista, infine, una speciale aggravante, con relativo aumento dei massimi edittali, nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosiddetta « arma impropria », cioè di uno degli strumenti (non considerato espressamente arma da punta o da taglio) utilizzabile per l’offesa alla persona, di cui all’articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, ovvero bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Nello specifico si evidenzia che chiunque viola il divieto di indossare caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo specialmente in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio anche l’arresto in flagranza di reato. La pena è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, come bastoni, fionde, bulloni, mazze ecc. Arresto obbligatorio in flagranza e reclusione; la XVII legislatura farà certamente discutere non solo per le beghe politiche ma certamente anche per gli atti che ne conseguiranno.

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