La
XVII Legislatura è
praticamente iniziata.
Sono
numerosi i disegni di legge depositati che spaziano dai diritti
civili, a problematiche specifiche nel settore del lavoro,a questioni
energetiche a quelle penali.
Tra
le tante quella che mi ha colpito di più è la ripresentazione del DDL
C.4005
della precedente legislatura, d’iniziativa del deputato CIRIELLI. Depositato
il 15 marzo ancora da assegnare e prevede modifiche all’articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 380 del codice
di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in
occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o
aperto al pubblico.
Un
Disegno di Legge che è nato in relazione agli episodi verificatisi
il 15 ottobre 2011 a Roma e prefigge di accentuare il rango penale
del travisamento, disciplinandolo come « delitto » e introducendo,
in luogo dell’arresto e dell’ammenda, la sanzione della
reclusione e della multa.
È
prevista, infine, una speciale aggravante, con relativo aumento dei
massimi edittali, nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi
durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosiddetta
« arma impropria », cioè di uno degli strumenti (non considerato
espressamente arma
da punta o da taglio) utilizzabile per l’offesa alla persona, di
cui all’articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975,
ovvero bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da
taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni,
sfere metalliche, nonché' qualsiasi altro strumento non
considerato espressamente come arma da punta o da taglio,
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona.
Nello
specifico si evidenzia che chiunque viola il divieto di indossare
caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere
difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, senza giustificato motivo specialmente in
occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o
aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso
comportino è prevista la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio
anche l’arresto in flagranza di reato. La pena è aumentata
fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il
colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati
nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e successive modificazioni, come bastoni, fionde, bulloni, mazze
ecc. Arresto
obbligatorio in flagranza e reclusione; la XVII legislatura
farà certamente discutere non solo per le beghe politiche ma
certamente anche per gli atti che ne conseguiranno.
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