Il tempo si è letteralmente fermato alla stazione di Miramare di Trieste

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Un gioiellino liberty di epoca asburgica, che consente di arrivare al castello di Miramare, attraversando il polmone verde di Trieste, che affascina il viaggiatore, perchè il tempo si è fermato in via Beirut, a  Grignano come in nessun altro luogo a Trieste.  Un gioiellino che è ora chiuso, ora aperto, ma che necessita di essere valorizzato, riqualificato. Purtroppo già in passato preso di mira da azioni di vandali, ragione per cui venne eliminato il glicine che caratterizzava la pensilina esterna, preso di mira con vandalismi che hanno comportato spese per migliaia di euro da parte di RFI per effettuare interventi di restauro di natura  conservativa. Quella piccola stazione affascina e non ha eguali in Italia, ed è auspicabile che si possano trovare le risorse, gli intenti, la volontà, per farla ritornare ai fasti di un tempo. Purtroppo il tempo fa il suo corso e dei lavori di manutenzione sono necessari per ripristinare quel bene storico che viene invidiato da chiunque si soffermi a

Il personale inidoneo è a rischio licenziamento?




Un tempo il lavoro nel pubblico impiego veniva inteso come un tipo di rapporto di lavoro protetto, tutelato, era a dir poco impensabile concepire nel sistema lavoristico italiano uno Stato che licenzia i propri dipendenti e che vuole licenziare i dipendenti che hanno problematiche di salute, i così detti inidonei.
Eppure tutto ciò ora rischia di materializzarsi in poche righe in quel decreto noto come decreto sulla spending review.

Come prima cosa si colpisce il ruolo del sindacato rappresentativo e concertativo, poco cambia per i sindacati di base che continuano ad avere pochi diritti formali riconosciuti.
Si legge che nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9”.
2. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9 ”.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai sensi dell’articolo 33 e ad avviare una procedura di esame congiunto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti che si prevede che la stessa produca sui rapporti di lavoro. Rimane comunque ferma l’autonoma capacità di determinazione definitiva dell’amministrazione”.

Detto in breve i sindacati avranno solo il diritto, in tema di esuberi, licenziamenti, riduzioni di organico, ad essere informati sulle mosse del governo, nessun ruolo attivo di concertazione potrà loro più essere riconosciuto ed in ogni caso lì ove questo dovesse emergere lo Stato si arrogherà il diritto dell'autonoma capacità di determinazione che tradotto in linguaggio comprensibile vuol dire decidiamo come vogliamo. Il sindacato insomma rischia di divenire solo un soggetto che filtrerà le informazioni del Governo, le decisioni del Governo, ai propri iscritti ai lavoratori, una sorta di sindacato informativo.
Ciò dovrà essere preso come elemento di riflessione perché è chiaro che da questo momento muteranno le relazioni politico sindacali in questo Paese destinate a divenire o meramente conflittuali o solo di comodo al sistema.

Cosa può decidere il governo con o senza i sindacati?
In tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni emerge che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2012 e fermo restando l’obbligo di adottare entro i successivi sei mesi i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti, si provvede, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011:
a) ad apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore, per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale esclusi i ricercatore ed i tecnologi
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento.

Si specifica che per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
Quindi i contratti collettivi ed i contratti integrativi nazionali di settore continueranno a manifestare i loro effetti? Questa partita è determinante per la questione degli idonei ad altri compiti, come da contratto sull'utilizzo del 2008 operante nel settore della Scuola, però nello stesso tempo è una norma che si scontra con altro comma di questa finanziaria, perché di questo trattasi, ovvero con il comma 5 dell'articolo 2 lì ove norma che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Chi è eccedente? Cosa si intende con eccedente?
In base al rinomato articolo 2 si legge che Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ovvero si parla di una sorta di messa in disponibilità con stipendio pari all'80% della retribuzione considerata per un periodo di 24 mesi ma che questo decreto tende ad elevare fino a 48 mesi quando entro questo lasso temporale i dipendenti collocati in disponibilità maturano il trattamento pensionistico.

Entro il 2013, per l'ennesima volta, arriva l'annuncio della realizzazione della mobilità intercompartimentale, e questa volta ho la sensazione che troverà affermazione.


Cosa accade al personale dichiarato non idoneo?
In sostanza si richiama in questo decreto la vecchia normativa che ad oggi grazie alle battaglie sollevate in particolar modo dai Cobas e non solo, ha trovato scarsa applicazione.
Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La novità, se così possiamo chiamarla, riguarda la specifica che viene rivolta al personale temporaneamente inidoneo.

Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 1 e 2.
Il quadro normativo è complesso.
Il posto ove operano i c.d inidonei non è stato soppresso, però de facto con questa disposizione normativa sembra che il contratto collettivo nazionale del lavoro sia stato superato e con esso tutte le disposizioni di garanzia a tutela di questo personale e la conferma di ciò potrebbe essere data da quel comma 5 dell'articolo due quando afferma che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione., ovvero le disposizioni in tema di messa in disponibilità.
Cosa si intende per ragione funzionale?
Purtroppo i giudici del lavoro non possono entrare nel merito dell'organizzazione disposta dal datore di lavoro e nel concetto funzionale vi può rientrare di tutto.

Il problema, ma che in questo caso è una nota positiva per molti lavoratori, è che in questo provvedimento, come accaduto per altre disposizioni, non è stato previsto che le disposizioni contrattuali contrastanti con il dettato normativo considerato non trovano applicazione, e nello stesso tempo non si può ricondurre la posizione dell'inidoneo utilizzato in altri compiti, che non siano quelli svolti dal personale ata, penso alle biblioteche, a quella dell'esubero perchè il posto ad oggi non è stato soppresso.
Ma la partita più che giuridica è sostanziale.
Perché come è noto la recente giurisprudenza, quella che conta, ha realizzato come punto fermo il principio della Cassa dello Stato , un principio nel nome del quale i diritti possono venir meno perché il bene supremo da tutelare è il bilancio dello Stato.
Altra soluzione alla lotta non esiste, visto che il buon senso sembra non appartenere a questo Paese.
Lotta vuole che gli inidonei sopportati anche dagli altri colleghi non facciano altro che il loro lavoro, dignitoso, ovvero quello previsto dal ccnl sulle utilizzazioni.
Ovviamente non mi sento di escludere che il governo possa estendere con forza la norma dell'eccedenza a chi non produca la norma del passaggio del profilo ad ATA, questa epoca ha insegnato che tutto è possibile, ma la scelta più che individuale deve essere collettiva.
Nulla è mutato rispetto al passato, salvo il quadro economico e giuridico che è pessimo.
In ogni caso esiste ancora un buon margine temporale, visto che gli effetti di questa norma, se confermata nella versione ufficiale del testo del governo, avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore della Legge di Conversione, quindi il tutto dovrebbe cadere, con il richiamo ai decreti attuativi e provvedimenti consequenziali all'autunno 2012.
Sì, questa volta sarà veramente l'autunno caldo per chi è tutto da vedere.



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