Un
tempo il lavoro nel pubblico impiego veniva inteso come un tipo di
rapporto di lavoro protetto, tutelato, era a dir poco impensabile
concepire nel sistema lavoristico italiano uno Stato che licenzia i
propri dipendenti e che vuole licenziare i dipendenti che hanno
problematiche di salute, i così detti inidonei.
Eppure
tutto ciò ora rischia di materializzarsi in poche righe in quel
decreto noto come decreto sulla spending review.
Come
prima cosa si
colpisce il ruolo del sindacato rappresentativo e concertativo,
poco cambia per i sindacati di base che continuano ad avere pochi
diritti formali riconosciuti.
Si
legge che nell’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva
la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatte
salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni
relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto
per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei
contratti di cui all’articolo 9”.
2.
Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a)
le parole “previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” sono
sostituite dalle seguenti:
“previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni
sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui
all’articolo 9 ”.
b)
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei
casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino
l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai
sensi dell’articolo 33 e ad avviare una procedura di esame
congiunto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative
del settore interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto
alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti che si
prevede che la stessa produca sui rapporti di lavoro. Rimane comunque
ferma l’autonoma capacità di determinazione definitiva
dell’amministrazione”.
Detto
in breve i sindacati avranno solo il diritto, in tema di esuberi,
licenziamenti, riduzioni di organico, ad essere informati sulle mosse
del governo, nessun ruolo attivo di concertazione potrà loro più
essere riconosciuto ed in ogni caso lì ove questo dovesse emergere
lo Stato si arrogherà il diritto dell'autonoma capacità di
determinazione che tradotto in linguaggio comprensibile vuol dire
decidiamo come
vogliamo.
Il sindacato insomma rischia di divenire solo un soggetto che
filtrerà le informazioni del Governo, le decisioni del Governo, ai
propri iscritti ai lavoratori, una sorta di sindacato informativo.
Ciò
dovrà essere preso come elemento di riflessione perché è chiaro
che da questo momento muteranno le relazioni politico sindacali in
questo Paese destinate a divenire o meramente conflittuali o solo di
comodo al sistema.
Cosa
può decidere il governo con o senza i sindacati?
In
tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni emerge che con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze entro
il 31 ottobre 2012
e fermo restando l’obbligo di adottare entro i successivi sei mesi
i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti, si
provvede, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive modificazioni, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011:
a)
ad apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni
organiche in misura non inferiore, per ciascuna dotazione, al 20 per
cento di quelli esistenti;
b)
alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione si
riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale
esclusi i ricercatore ed i tecnologi
1-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate
è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento.
Si
specifica che per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
Quindi
i contratti collettivi ed i contratti integrativi nazionali di
settore continueranno a manifestare i loro effetti? Questa partita è
determinante per la questione degli idonei ad altri compiti, come da
contratto sull'utilizzo del 2008 operante nel settore della Scuola,
però nello stesso tempo è una norma che si scontra con altro comma
di questa finanziaria, perché di questo trattasi, ovvero con il
comma 5 dell'articolo 2 lì ove norma che le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso
di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell’amministrazione.
Chi
è eccedente? Cosa si intende con eccedente?
In
base al rinomato articolo 2 si legge che Per
le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni
fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti
in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità: ovvero si parla di una
sorta di messa in disponibilità con stipendio pari all'80% della
retribuzione considerata per un periodo di 24 mesi ma che questo
decreto tende ad elevare fino a 48 mesi quando entro questo lasso
temporale i dipendenti collocati in disponibilità maturano il
trattamento pensionistico.
Entro
il 2013, per l'ennesima volta, arriva l'annuncio della realizzazione
della mobilità intercompartimentale, e questa volta ho la
sensazione che troverà affermazione.
Cosa
accade al personale dichiarato non idoneo?
In
sostanza si richiama in questo decreto la vecchia normativa che ad
oggi grazie alle battaglie sollevate in particolar modo dai Cobas e
non solo, ha trovato scarsa applicazione.
Il
personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi
indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
La
novità, se così possiamo chiamarla, riguarda la specifica che viene
rivolta al personale temporaneamente inidoneo.
Il
personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera
temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica
del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente
nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza. Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l’attuazione dei commi 1 e 2.
Il
quadro normativo è complesso.
Il
posto ove operano i c.d inidonei non è stato soppresso, però de
facto con questa disposizione normativa sembra che il contratto
collettivo nazionale del lavoro sia stato superato e con esso tutte
le disposizioni di garanzia a tutela di questo personale e la
conferma di ciò potrebbe essere data da quel comma 5 dell'articolo
due quando afferma che le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso
di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell’amministrazione., ovvero le disposizioni in tema di messa in
disponibilità.
Cosa
si intende per ragione funzionale?
Purtroppo
i giudici del lavoro non possono entrare nel merito
dell'organizzazione disposta dal datore di lavoro e nel concetto
funzionale vi può rientrare di tutto.
Il
problema, ma che in questo caso è una nota positiva per molti
lavoratori, è che in questo provvedimento, come accaduto per altre
disposizioni, non è stato previsto che le disposizioni contrattuali
contrastanti con il dettato normativo considerato non trovano
applicazione, e nello stesso tempo non si può ricondurre la
posizione dell'inidoneo utilizzato in altri compiti, che non siano
quelli svolti dal personale ata, penso alle biblioteche, a quella
dell'esubero perchè il posto ad oggi non è stato soppresso.
Ma
la partita più che giuridica è sostanziale.
Perché
come è noto la recente giurisprudenza, quella che conta, ha
realizzato come punto fermo il principio della Cassa dello Stato , un
principio nel nome del quale i diritti possono venir meno perché il
bene supremo da tutelare è il bilancio dello Stato.
Altra
soluzione alla lotta non esiste, visto che il buon senso sembra non
appartenere a questo Paese.
Lotta
vuole che gli inidonei sopportati anche dagli altri colleghi non
facciano altro che il loro lavoro, dignitoso, ovvero quello previsto
dal ccnl sulle utilizzazioni.
Ovviamente
non mi sento di escludere che il governo possa estendere con forza la
norma dell'eccedenza a chi non produca la norma del passaggio del
profilo ad ATA, questa epoca ha insegnato che tutto è possibile, ma
la scelta più che individuale deve essere collettiva.
Nulla
è mutato rispetto al passato, salvo il quadro economico e giuridico
che è pessimo.
In
ogni caso esiste ancora un buon margine temporale, visto che gli
effetti di questa norma, se confermata nella versione ufficiale del
testo del governo, avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore della
Legge di Conversione, quindi il tutto dovrebbe cadere, con il
richiamo ai decreti attuativi e provvedimenti consequenziali
all'autunno 2012.
Sì,
questa volta sarà veramente l'autunno caldo per chi è tutto da
vedere.
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