Il Ministro Maroni è da tempo che rincorre i comuni italiani affinchè questi possano approvare i patti di sicurezza.
Patti che conferiscono ai Sindaci e Prefetti importanti poteri volti a garantire la sicurezza dei cittadini.
Cittadini sempre più soggetti a incredibili campagne sia da parte dei banditori locali, la stampa, che i media televisivi, a pressanti campagne volte a creare sensazione di mera insicurezza sociale.
A furia di leggere sempre le stesse cose, stesse notizie, furti, violenze per ogni cosa, è chiaro che in via subliminale il senso d'insicurezza viene percepito come reale.
Questa è la democrazia vigente, questo è l'effetto del controllo da parte dei poteri forti dell'informazione e dei mezzi di divulgazione dell'informazione stessa.
A Bologna come è noto ai più, in relazione alle vicende dell'ex sindaco Delbono, la città è commissariata.
Sì, è commissariata come una città il cui comune è sciolto per mafia.
Il Commissario dispone di grandi poteri ed ahimè li usa anche.
Dopo i divieti di manifestare in centro in determinati giorni della settimana per non turbare la borghesia mentre si diletta a vivere il pieno consumismo, ecco una nuova ordinanza che sanziona pesantemente chi vieta le prescrizioni ivi contentute.
Leggiamo allora insieme il testo integrale di questo divieto pubblico di vivere la città.
ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER LA VIA PETRONI, PIAZZA ALDROVANDI E ULTIMO TRATTO DI VIA SAN VITALE
PG.N. 293670/2010
In tale Ordinanza si legge che
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso
che le vie Giuseppe Petroni, Piazza Aldrovandi e Via San Vitale - quest’ultima nel tratto compreso tra la Porta San Vitale e l’intersezione con le vie G. Petroni e piazza Aldrovandi - nell’ambito del centro storico cittadino e della più ristretta zona universitaria costituiscono un luogo ad elevata frequentazione da cittadini, turisti e popolazione universitaria, non solo durante le ore diurne, ma anche nelle ore serali e notturne, in considerazione della presenza di molte attività di intrattenimento e svago;
che in particolare:
- Via G. Petroni è caratterizzata da una elevata densità di pubblici esercizi ed esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, il cui addensamento si è particolarmente accentuato negli ultimi anni, con un numero consistente di esercizi di questa tipologia in gran parte aperti nelle tarde ore serali e notturne, il che attira molte persone, soprattutto giovani;
- Piazza Aldrovandi è caratterizzata dalla presenza sia di pubblici esercizi sia di laboratori artigianali sia di esercizi di vicinato, anch’essi frequentati nelle ore serali e notturne da un gran numero di persone;
- Via San Vitale - nel tratto compreso tra le via di cui sopra e la Porta San Vitale - è caratterizzata soprattutto da un numero elevatissimo di esercizi di vicinato aperti sino alle tarde ore serali e notturne, che attirano un gran numero di persone che si spostano poi verso il cuore della zona universitaria;
che tale capacità di attrazione della zona, per le nuove abitudini di aggregazione giovanile e di consumo di bevande, nonché per le caratteristiche dei locali presenti - alcuni dei quali di piccole dimensioni o altri, come i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali, per loro natura privi di sala sosta - ha quale conseguenza che gli avventori, dopo essersi riforniti soprattutto di bevande, si intrattengono numerosi al di fuori dei locali, in ciò agevolati anche dalla caratteristica tipica dell’architettura della città di Bologna, cioè la presenza dei portici;
che gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare esercitano nelle ore notturne una forte capacità di attrazione verso la popolazione giovanile, per la possibilità di accedere, a prezzi contenuti, a bevande alcoliche che, nel corso del tempo, ha portato gli esercizi alimentari a specializzarsi di fatto nell’offerta di tali bevande e i laboratori artigianali ad incrementare la vendita di tali beni accessori in palese contrasto con le finalità perseguite dall’atto dirigenziale Pg.n. 85024/99 e ss.mm.ii., che ne ammetteva la vendita solo a completamento del servizio o della prestazione;
che la presenza di numerosi avventori sotto i portici e lungo la strada frequentemente provoca assembramenti, schiamazzi ed altri comportamenti anche penalmente rilevanti che compromettono la sicurezza urbana e che, nelle ore notturne, arrecano disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
che tale situazione già in passato aveva indotto l’Amministrazione Comunale all’adozione di ordinanze successive (Pg.nn. 191431/09, 289653/2009 e 35219/2010), che avevano posto limitazioni agli orari di somministrazione dei pubblici esercizi e di vendita dei laboratori artigianali ed esercizi di vicinato;
che con l’adozione di tali misure si era registrato un miglioramento della situazione, che tuttavia negli ultimi tempi appare di nuovo peggiorata con il ripresentarsi dei fenomeni di disturbo, come risulta dalle richieste di intervento che vengono nuovamente avanzate dai residenti della zona alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale e dagli esposti presentati alle Forze dell’Ordine;
Dato atto
che le relazioni degli organi di vigilanza ed i monitoraggi dell’U.I. Progetto Sicurezza Urbana evidenziano come, nella zona:
- gli avventori stazionano all’esterno degli esercizi e nelle prossimità dei medesimi andando altresì ad occupare la sede stradale sia durante l’apertura che dopo la chiusura degli esercizi;
- l’elevata concentrazione degli avventori comporta particolari criticità, registrate anche dalla stampa quotidiana, quali episodi di danneggiamento di beni privati, ubriachezza molesta, disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione;
- tali fenomeni sono particolarmente avvertiti nelle tarde ore della serata e della notte;
Preso atto altresì
che in data 29/10/2010 il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, viste le denunce dei residenti della zona, ha esaminato la situazione ritenendola particolarmente compromessa poiché si protrae frequentemente fino alle ore 4.00 del mattino con le persone che si attardano sotto i portici e sulla strada anche dopo la chiusura delle attività, considerando quindi necessario un intervento congiunto tra le varie forze del territorio con l’adozione di misure più incisive per ridurre i fenomeni presenti;
Considerato
che una diversa articolazione e diversificazioni degli orari delle attività presenti nell’area sia compatibile con le diverse esigenze ed istanze presenti, riferibili alla possibilità di rifornirsi di prodotti alimentari essenziali, di usufruire delle strutture deputate allo svago delle persone ma anche di rispettare i diritti dei cittadini residenti nella zona al riposo ed alla quiete;
che, peraltro, l’ordinanza P.G.n. 262901/2006 prevede, per i pubblici esercizi, la facoltà di apertura continuata per 24 ore nel periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio, con il rischio, se mantenuta in essere nelle vie in questione, di vanificare le misure adottate ed aggravare la situazione di disturbo;
che per la vendita di bevande quali “beni accessori”, occorre attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98, e ai conseguenti obblighi normativi previsti per l’attività commerciale, come precisato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con la risoluzione 2725 del 15/03/2007;
Ritenuto
che possano costituire misure idonee a mitigare i fenomeni di assembramenti fino a tarda notte (con abuso di alcolici e schiamazzi in strada) - la limitazione della possibilità di accesso a bevande alcoliche a partire dal tardo pomeriggio - la previsione di un orario in cui gli esercizi commerciali alimentari cessino l’attività di vendita e, per i laboratori artigianali, che la vendita delle bevande avvenga solo in via accessoria a mezzo di distributori automatici;
Considerato quindi opportuno e necessario
intervenire per ridurre il disturbo al riposo delle persone ed alla quiete pubblica e, quindi, il disagio creato ai residenti, proseguendo nell’azione già intrapresa con l’ordinanza Pg. n. 35219/2010 introducendo nelle vie G. Petroni, Piazza Aldrovandi e San Vitale, nel tratto già specificato nelle precedenti premesse , ulteriori misure in materia di :
1.orari dei pubblici esercizi di somministrazione, con la chiusura dell’attività non oltre le ore 01,00 e la deroga sino alle ore 03,00 subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi, e la sospensione della facoltà di apertura continuata 24 ore al giorno ammessa dall’ordinanza P.G.n. 262901/2006 e ss.mm nel periodo 22 dicembre – 6 gennaio; 2.orari degli esercizi commerciali alimentari, con la chiusura dell’attività non oltre le ore 19.00 e l’obbligo, per chi sottoscrive l’accordo di cui alla sopra richiamata ordinanza, di interrompere comunque l’attività di vendita al pubblico non oltre le ore 01.00; 3.orari dei laboratori artigianali alimentari, con la chiusura non oltre le ore 03.00 se vendono bevande tramite distributori automatici. Qualora vendano bevande in via diretta a seguito di presentazione di SCIA, è prevista la chiusura non oltre le ore 01.00 previa sottoscrizione di accordo di cui all’ordinanza Pg. n. 35219/2010 oppure non oltre le ore 19,00 qualora non venga sottoscritto l’accordo di cui sopra;
Ricordato
che la vendita tramite distributori automatici deve in ogni caso rispettare le disposizioni di cui alla ordinanza P.G. 262901/2006 e ss.mm. con il divieto di vendere per asporto dopo le ore 22,00 bevande in lattina e vetro, nonché il divieto di contenere bevande alcoliche, in qualunque contenitore, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 14/2003;
Richiamato
l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito in Legge n. 125/2008 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 54 c. 4bis del citato D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), il Ministro dell’Interno con proprio Decreto in data 05 agosto 2008 ha definito la pubblica incolumità come l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle proprie comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Considerato altresì
che l’art.54, comma 6, del citato D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) prevede che “in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ……, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”;
che l’art. 2 del citato Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 attribuisce al Sindaco il potere di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le situazioni urbane di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
Effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. in data 19/02/2010 con il quale la Dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
ORDINA
A partire dal decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e fino al 31 luglio 2011 alle seguenti tipologie di attività ubicate nelle Vie Petroni, Piazza Aldrovandi e via San Vitale nel tratto tra la Porta e le vie sopra indicate:
AI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI:
- La chiusura dell’attività di vendita non oltre le ore 03,00 e non prima delle ore 07,00, qualora vendano bevande in via accessoria tramite distributori automatici; - La chiusura dell’attività di vendita non oltre le ore 19,00 e non prima delle ore 06,00 se in possesso di SCIA per la vendita di bevande, salva la possibilità di chiudere non oltre le ore 01,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e ss.mm. che contenga l’impegno a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI VICINATO:
- La chiusura dell’attività di vendita non oltre le ore 19,00 e non prima delle ore 6,00, salva la possibilità di chiusura non oltre le ore 01,00 e fino alle ore 6,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e ss.mm, che contenga l’impegno a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE:
- La chiusura dell’attività non oltre le ore 01,00, ferme restando le prescrizioni generali sul divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro o lattina dalle ore 22,00 e il divieto di somministrazione nei dehors dalle ore 24,00; - la possibilità di chiusura dell’attività non oltre le ore 03,00 subordinata alla sottoscrizione di nuovi accordi ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e ss.mm. che sostituiscano quelli eventualmente in essere e contengano obbligatoriamente i seguenti impegni a carico dei titolari:- adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall’attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l’afflusso della clientela all’esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- favorire e segnalare la possibilità di usufruire, nella fascia oraria di apertura dopo le ore 01,00, dei servizi igienici del locale anche ai non clienti, e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa:
- la sospensione, per i pubblici esercizi di somministrazione presenti in Via G Petroni, in Piazza Aldrovandi ed in via San Vitale nel tratto dalla Porta San Vitale alle vie sopra indicate, della facoltà di apertura continuata 24 ore al giorno prevista dalla ordinanza sindacale P.G.n.262901/2006 nel periodo 22 dicembre – 6 gennaio;
- la revoca unilaterale degli accordi già sottoscritti ai sensi delle ordinanze P.G.n 35219/2010 (relativamente ad esercizi commerciali ed artigianali) e P.G.n. 262901/2006 e ss.mm.;
- che gli accordi che verranno sottoscritti ai sensi delle ordinanze P.G.nn 35219/2010 e 262901/2006 nel periodo di vigenza della presente ordinanza recepiscano quando previsto dalla medesima;
- che la violazione dell’ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300 a Euro 500;
- che la reiterata violazione delle disposizioni costituisce presupposto per l’adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 54 TUEL a carico del trasgressore, fra i quali la decadenza dell’accordo e l’impossibilità di sottoscriverne uno nuovo per il periodo dei successivi 6 mesi;
- la validità, anche a titolo di sperimentazione, del presente provvedimento fino al 31 luglio;
- che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e, d’intesa con il Prefetto, dalle Forze di Polizia.
Dispone inoltre che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni .
Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata:
al Corpo di Polizia Municipale;
alla Questura di Bologna;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna ;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;
all’Area Vivibilità Urbana;
al Quartiere San Vitale;
Infine emerge che
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
Probabilmente i ricorsi non mancheranno, anche se non credo che la via migliore per risolvere e contrastare questi fenomeni debba essere necessariamente quella dei tribunali.
Il problema è sociale, è collettivo, è di come i Sindaci oggi giorno utilizzino il potere di amministrare il bene pubblico nell'interesse comune.
Il problema è che nel nome della sicurezza pubblica e sociale e del cittadino, si attuano disposizioni di sicurezza preventiva che controllano integralmente il territorio, limitano ogni forma di protesta di piazza e sociale, e trasformano le città metropolitane in dormitori pubblici.
Casa, lavoro, lavoro casa.
E' questa la società che vuole il sistema!
Marco Barone
testo Ordinanza tratta da:
http://urp.comune.bologna.it/AlboPretorio/Albo.nsf/acca016863cf4900c1256ff10046f914/61b6e358f5af9aafc12577f200367800?OpenDocument
Commenti
Posta un commento