La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Avvocati: le offese nell’arringa non sono reato


n aula massima libertà di espressione agli avvocati. Infatti, sono lecite le arringhe animate e a tratti offensive che servono al legale per sostenere una “strategia difensiva”, anche se non proprio attinenti con la causa.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, ha respinto il ricorso della Procura di L’Aquila presentato contro l’assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un avvocato che, in una causa per minacce, aveva, nella sua arringa, descritto la parte offesa come un soggetto “economicamente inaffidabile”.

“Va premesso – si legge nelle motivazioni – che per il riconoscimento della cosiddetta immunità giudiziale prevista dall’art. 598 c.p., è necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione”. Ma non solo. “Ciò premesso – continuano i giudici – deve rilevarsi che il giudice di pace ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate dall’avvocato, nel corso dell’arringa difensiva – lungi dal rivelarsi grauite – si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi difensiva e pertanto rientravano nell’ambito di applicazione della scriminante in esame”. Infatti, le “espressioni contestate – se pur offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche a verificare ed a mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa”.

Di diverso avviso, invece, la Procura generale della Cassazione che aveva chiesto al Collegio di annullare la assoluzione del legale e di riaprire il caso.

Debora Alberici cassazione net

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