Il tempo si è letteralmente fermato alla stazione di Miramare di Trieste

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Un gioiellino liberty di epoca asburgica, che consente di arrivare al castello di Miramare, attraversando il polmone verde di Trieste, che affascina il viaggiatore, perchè il tempo si è fermato in via Beirut, a  Grignano come in nessun altro luogo a Trieste.  Un gioiellino che è ora chiuso, ora aperto, ma che necessita di essere valorizzato, riqualificato. Purtroppo già in passato preso di mira da azioni di vandali, ragione per cui venne eliminato il glicine che caratterizzava la pensilina esterna, preso di mira con vandalismi che hanno comportato spese per migliaia di euro da parte di RFI per effettuare interventi di restauro di natura  conservativa. Quella piccola stazione affascina e non ha eguali in Italia, ed è auspicabile che si possano trovare le risorse, gli intenti, la volontà, per farla ritornare ai fasti di un tempo. Purtroppo il tempo fa il suo corso e dei lavori di manutenzione sono necessari per ripristinare quel bene storico che viene invidiato da chiunque si soffermi a

Sulla possibilità di parcheggio nel cortile condominiale

Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.01.2009 n° 1547 (Giuseppe Mommo)

La seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 21.01.2009 n° 1547, confermando quanto era stato deciso nella fase di merito, ha stabilito che un’area contigua all’edificio condominiale destinata ad uso di passo e cortile, può essere utilizzata a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini.

In particolare, la Cassazione, considerato che dalla realtà processuale, come espressa nella sentenza impugnata, non era possibile desumere che alcuni condomini facessero un uso diverso rispetto agli altri condomini, ha stabilito che “il limite al godimento della cosa comune s’identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi”.

Nel caso in cui il regolamento condominiale non preclude esplicitamente tale possibilità, il divieto di parcheggio non si può ricavare automaticamente da quanto prevede l'articolo 1102 del Codice civile.

Nella fase di merito il Giudice di pace aveva rigettato la domanda attrice basata su un regolamento condominiale privo di data certa e non trascritto, ritenendolo non opponibile ai convenuti.

Peraltro, con delibera assembleare, era stato vietato il parcheggio a terzi estranei al condominio, consentendolo implicitamente ai condomini per la sosta delle proprie autovetture con l'unica limitazione di evitare la sosta davanti ai locali destinati ad attività commerciale.

L’appello proposto, avverso la sentenza del primo giudice, è stato rigettato dal Tribunale che gli ha dato ragione perché le prove documentali e testimoniali assunte non consentivano di ritenere che l’area in questione non potesse essere utilizzata a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini.

In particolare, il Tribunale non ha ritenuto di poter ricavare un divieto di parcheggio “dal disposto dall'art. 1102 c.c. né dal regolamento condominiale, in quanto il medesimo, oltre ad essere privo di efficacia vincolante per i singoli condomini, perché non accettato nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell'immobile, nemmeno risulta trascritto, e perché il medesimo regolamento non contiene tale divieto”.

Inoltre, la prova testimoniale assunta non aveva dimostrato che i condomini convenuti avevano commesso gli abusi lamentati “e lasciava, viceversa, intendere che se qualche abuso era stato commesso, questo era avvenuto ad opera di qualcuno dei condomini, ivi compresi i proprietari dei locali a piano terra”.

La rinvenuta mancanza di censure, sia in fatto, che in diritto, ha portato al rigetto del ricorso proposto ed alla conferma della sentenza del Tribunale, con la conferma del principio secondo cui“il limite al godimento della cosa comune s’identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi”.

La recente decisione s’inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui la legittimità del parcheggio delle macchine in un cortile comune, deve essere valutata, caso per caso, in relazione al duplice limite, posto dall’articolo 1102 del Codice civile: quello di non alterare la destinazione del bene comune e di non impedire ad alcuno dei partecipanti di farne uso secondo il suo diritto.
tratto da altalex.it

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