La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Ecco il testo del Disegno di legge sulla fine del diritto di sciopero

Articolo 1
(Revisione della legge 146/1990 e successive modifiche in settori o attività che incidano
sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)
1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone
relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a
realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero
e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.
2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da
valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione
ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di
sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di
circolazione:
a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di
organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado
di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che
non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell’istituto del referendum
preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo
sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il referendum
siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività
superiore al 20 per cento. In quest’ultimo caso la legittimità dello sciopero è
condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo
sciopero;
b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle
regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo
sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o
attività di particolare rilevanza;
c) previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, inteso come
manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione
lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie
professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle
specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal
lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;
d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello
sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello
sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e
conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente
delega;
2
e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e
la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti
proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi
che incidano sullo stesso bacino di utenza;
f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle
prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;
g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa,
anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di
lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine
e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di
strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
nell’ambito delle loro competenze istituzionali;
h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione
per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione
della ordinanza di precettazione;
i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta
informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli
strumenti e gli organi di comunicazione di massa;
j) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore
produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del
diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione;
Articolo 2
(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio
di cui alla legge 146/1990 e successive modifiche)
1. Il Governo è altresì delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime
sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul
conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti
sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi
spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti
delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni
sindacali proclamanti in considerazione della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, della violazione dell’invito della Commissione ai sensi
dell’articolo 13, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;
3
b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che
si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto
collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all’articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle
motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di
denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro.
c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n.146/1990 alle violazioni di cui al
comma 1, lett. i) dell’articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti
che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali
d) affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro del compito di irrogare le
sanzioni di cui ai capi che precedono;
e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative..
Articolo 3
(Commissione per le relazioni di lavoro)
1. La Commissione di Garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto
di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è
denominata Commissione per le relazioni di lavoro.
2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l’effettività del sistema di relazioni
industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la
Commissione per le relazioni di lavoro ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla
attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per
l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l’incidenza e l’effettivo
grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire
al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio
sull’andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa
prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e
simmetria informativa nelle relazioni industriali.
3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al
comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e
criteri elaboratori dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di
iscrizione sindacale.. Nell settttore pubblliico restta ferma lla diisciiplliina viigentte iin matteriia dii
rappresenttattiiviittà siindacalle..
4. La Commissione per le relazioni di lavoro è composta da un numero massimo di cinque
membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Per l’esercizio delle proprie funzioni la Commissione per le Relazioni di
Lavoro si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall’articolo 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delle strutture centrali
e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito dei
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loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione per le relazioni di
lavoro è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione
organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C ,9 di area B e1 di
area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta dotazione organica è
inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui
all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83 alla data del 24 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli
della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle
amministrazioni di provenienza..
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3 e 4 si applicano dalla data di scadenza del
mandato dei commissari della Commissione di Garanzia in carica all’atto dell’entrata in
vigore della presente legge.
Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo 12».
Articolo 5
(Disposizione finale)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può tener conto , nel
rispetto di principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comune resi al Governo
da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1
e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
3. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è
altresì delegato ad apportare all’ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e
integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di
sciopero.

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